L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:
-
dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
-
dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie) sugli stessi beni;
-
dai concessionari di aree demaniali
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing)
In caso di variazione del patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura
o destinazione dell'immobile, i soggetti interessati devono presentare un'apposita
dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei
redditi.
I Comuni possono stabilire che la dichiarazione sia sostituita da una comunicazione,
per la quale possono essere previsti termini diversi di presentazione.
Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni
che comportano un diverso ammontare dell’ICI dovuta.
Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a decorrere dall’anno 2007
è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione e della comunicazione
ICI per le variazioni relativamente alle quali i dati catastali possono essere trasmessi
ai comuni dall’Agenzia del Territorio.
Tuttavia, fino al momento di effettiva operatività del sistema di circolazione e
fruizione dei dati catastali, resta fermo l’obbligo per i contribuenti di presentare
la dichiarazione o la comunicazione al comune competente.
Calcolo della base imponibile
Per i fabbricati inscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita
catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata:
-
per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
-
per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
- per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.
Per
i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del
25%, moltiplicato per 75.
Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in
catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore
è calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di
ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti.
Calcolo dell'imposta
L'imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata dal Comune.
L'ICI si paga proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è posseduto
l’immobile. Si calcola per intero il mese nel quale il possesso si è prolungato per
almeno 15 giorni; non si calcola il mese in cui il possesso è durato meno di 15 giorni.
Nel corso dell'anno si possono verificare situazioni particolari, a seguito della
variazione della soggettività passiva (acquisto o vendita) o della destinazione d’uso
dell'immobile (casa adibita ad abitazione principale). In tal caso, ai fini del calcolo
dell'imposta si possono consultare gli esempi riportati nella
circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001
Le aliquote
Le aliquote e le detrazioni sono deliberate ogni anno dai Comuni. Per conoscerle,
il contribuente può consultare gli estratti delle deliberazioni comunali disponibili
o rivolgersi al Comune ove è ubicato l'immobile.
Delibere ICI
Immobili oggetto di sanatoria edilizia
Per i fabbricati oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi i contribuenti,
entro il 30 aprile 2006, hanno presentato la richiesta di accatastamento nonché la
dichiarazione ICI. Ciò significa che avendo presentato la richiesta di attribuzione
di rendita con il DOC-FA, il contribuente entro il 30 giugno è in possesso della
rendita dell’immobile condonato e quindi è in grado di calcolare correttamente il
tributo. Inoltre, a tale data, qualora non sia già stato effettuato, il contribuente
deve anche fare il conguaglio tra quanto dovuto tenendo conto della rendita effettiva
e quanto versato in acconto per gli anni precedenti sulla base di 2 € per metro quadrato
di opera edilizia condonata. Occorre poi ricordare che i contribuenti sono tenuti
a presentare la dichiarazione ICI per l’opera da condonare avendo cura di indicare
nelle Annotazioni contenute nel modello di dichiarazione tutte le informazioni necessarie
all’ente locale per verificare la correttezza degli adempimenti relativi a questa
tipologia di fabbricati.
Immobili adibiti ad abitazione principale
Per l'unità immobiliare utilizzata come dimora abituale del contribuente è riconosciuta
una detrazione dall'imposta di € 103,29 annui, da rapportare ai mesi di utilizzazione.
Condizione essenziale per il riconoscimento della detrazione è l’identità tra il
soggetto obbligato al pagamento dell'ICI e quello che dimora abitualmente nell'immobile.
Nel caso di più contribuenti che abitano nell’immobile, la detrazione deve essere
suddivisa in parti uguali tra loro (a prescindere dalle quote di proprietà o di diritto
reale di godimento), oltre che rapportata ai mesi di destinazione.
Con delibera il Comune può:
-
assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà
o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
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assimilare all'abitazione principale l'alloggio dato in uso gratuito a parenti in
linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela e accordando a questi
immobili l'applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione;
-
elevare l'importo della detrazione fino a € 258, 23 in alternativa alla riduzione
fino al 50% dell'imposta dovuta per l' immobile adibito ad abitazione principale;
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aumentare detta detrazione anche oltre € 258, 23 fino a concorrenza dell'intera imposta
dovuta per l'abitazione principale. In tal caso però il Comune non può stabilire
un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione
del contribuente.
Per informazioni sulla detrazione il contribuente deve rivolgersi al Comune destinatario del versamento.
Le pertinenze dell'abitazione principale
Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione
principale. Nel caso in cui la detrazione per l'abitazione principale è maggiore
dell’ICI dovuta, la parte residua deve essere detratta dall'imposta dovuta per le
pertinenze.